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24/06/2009 La Direttiva UCITS III

Osservazioni di Angelo Lazzari, Amministratore Delegato di arc Asset Management, sull’opportuno passaggio dalla direttiva UCITS III alla nuova UCITS IV..

Una nuova opportunità con le società di gestione a passaporto europeo, attraverso le strutture Master-Feeder.

Istituendo UCITS III, la Direttiva 2001/107/EC ha offerto un grosso rilancio della competitività ai fondi d’investimento e alle SICAV Made in Europe, attraverso l’omologazione della regolamentazione del loro controllo. Grazie all’interpretazione comune a livello UE di veicoli finanziari volti alla raccolta del risparmio dell’investitore anche non informato, è stato possibile commercializzare fondi d’investimento (sempre all’interno della Comunità) con molta più facilità e snellezza di procedure. Gli addetti ai lavori identificano questa maggiore rapidità di commercializzazione nella UE degli OICR domiciliati all’interno della Comunità col nome di Passaporto Europeo, una sorta di “denominazione controllata” che permette di avere maggiore

affidabilità anche a chi non è addetto del settore.

Se il Passaporto Europeo ha consentito un notevole snellimento nel campo della commercializzazione e nella vigilanza internazionale, resta ancora molto da fare nel campo dell’amministrazione e fiscale, dove le sovranità nazionali permettono ancora una forte differenziazione e delle procedure burocratiche e fiscali.

Per questo la Direttiva Europea sugli UCITS III, anche se relativamente recente, sarà sostituita con quella sugli UCITS IV, ancora in fase di discussione.

LA SOSTITUZIONE

La sostituzione è, quindi, sì necessaria per adeguarsi al continuo cambiamento del mercato; ma, soprattutto, per accelerare “l’integrazione finanziaria e fiscale” all’interno dei paesi UE, cercando di realizzare le potenzialità che la piena libertà dei servizi finanziari all’interno della stessa può portare.

Infatti, in questo l’UE perde parecchio della sua competitività: perché i confini nazionali costituiscono ancora un limite nel passaggio delle informazioni e della cultura del “fare finanza” rispetto agli USA.

Questa mancanza di competitività si vede in questi 2 dati:

• La media del capitale amministrato dai fondi Europei è di gran lunga minore rispetto a quella USA; secondo Lipper 2009 la media statunitense è ben 6 volte quella Europea.

• I costi di gestione che sopportano i fondi (e gli investitori di conseguenza) a causa delle minori economie di scala e delle maggiori pastoie burocratiche, sono mediamente maggiori; mentre, secondo uno studio della Commissione Europea, attraverso le nuove proposte di legge sugli UCITS si potrebbe arrivare a risparmiare fino a 6 miliardi di EUR.

L’INNOVAZIONE

L’innovazione più importante in seno alla UCITS IV è: passare dal prodotto con passaporto europeo alla società di gestione con passaporto europeo.

Una bella rivoluzione!

In pratica: una società di gestione autorizzata nello Stato membro A potrà gestire amministrare e distribuire UCITS domiciliate in uno Stato membro B, sia attraverso un branch che in libera prestazione di servizio. Un cambiamento che potrebbe davvero portare a una notevole riduzione dei costi e al superamento di quel muro di gomma rappresentato dalla fiscalità e dalla burocrazia, che per tutta una serie di ragioni storiche e di opportunismo i diversi paesi continuano a usare.

Progetto bello, ma non facile nella realizzazione. Vedo la criticità di questa rivoluzione sul fatto che ci sarà uno split della supervisione: un organo di controllo dello Stato membro A per la società di gestione e uno dello Stato membro B per l’UCITS. (Aiuto!)

UN SUGGERIMENTO E DUE CAMBIAMENTI

Insomma: per evitare il fallimento di questa nuova normativa bisogna sperare in una ottima collaborazione tra gli organi di controllo dei Stati membri, oppure (ma in questo caso è solo un sogno…) in un unico organo di controllo europeo con le varie succursali nei vari paesi membri.

Questa mio suggerimento, molto semplice e intuitivo, all’interno della normativa non esiste; ma per consentire comunque la realizzazione di questo processo si introducono diversi cambiamenti. I più significativi sono essenzialmente due:

1. Notevole semplificazione e armonizzazione del prospetto di vendita dei fondi: stiamo parlando di 2 pagine! Le intenzioni sono buone, e mi pare anche ben centrate e congeniate. Speriamo che poi la normativa non lasci troppo campo di applicazione ai singoli paesi, altrimenti (vedi Mifid) invece di semplificare si ricomplica il tutto…

2. Nuova ridefinizione della struttura Master-Feeder.

La volontà del legislatore è quella di permettere anche agli OICVM (o UCITS secondo la denominazione internazionale) di partecipare alle strutture d’investimento cosiddette “Master-Feeder”, che permetteranno a un fondo d’investimento denominato Feeder di poter acquistare un quantitativo importante di un fondo Master (l’ 85% delle attività Feeder). I vantaggi di questa innovazione? Notevoli. Infatti consentirebbe di:

a) creare importanti economie di scala; ad esempio avere un fondo Master domiciliato in un Paese (dove ha sede la società di gestione, probabilmente) e avere tanti fondi Feeder, uno per ogni Paese dove si intenda commercializzarlo;

b) accorpare attività di filiali domiciliate in nazioni differenti;

c) penetrare in maniera più semplice in nuovi mercati, riducendo allo stesso tempo i costi di gestione e aumentando la massa in gestione;

d) costituire un primo passo, verso una fusione transnazionale di fondi d’investimento;

e) … altre idee?

L’approvazione di una proposta del genere offrirebbe inoltre un’opportunità di allar
gamento di attività caratteristica degli OICVM, non solo nell’ambito dell’investment banking, ma anche del private banking. Infatti la pluri-domiciliazione della struttura Master-Feeder, se ben studiata, potrebbe superare la barriera dei vincoli fiscali nazionali, ottimizzandoli con i regimi fiscali più vantaggiosi.

CON RAZIONALE OTTIMISMO

Tutto ciò con la Direttiva Europea e le leggi nazionali attualmente in vigore non solo non è previsto, ma anche esplicitamente vietato con una serie di limiti sulla asset allocation di portafoglio.

Fortunatamente invece ci si sta rendendo conto che la versatilità della struttura statutaria che può offrire un OICR, se controllata a dovere dalle autorità competenti, può costituire un vantaggio nella creazione di nuovi veicoli finanziari, e non solo limitarne l’uso al campo di applicazione convenzionale.

Non siamo che all’inizio: ed è troppo presto anche solo per pronosticare se tale riforma avrà successo. La data attesa per un’eventuale applicazione delle nuove regole è l’estate 2011. La cooperazione volta a rispettare i bisogni di riforma rappresenterà senz’ombra di dubbio un altro importante banco di prova del sentire europeo che ultimamente è sempre di più provato dagli interessi particolaristici. Se questi ultimi prevarranno, si correrà il rischio di creare un effetto contrario.

La posta in gioco è alta: ne va della competitività sull’attrazione dei capitali destinati agli investimenti, sia all’interno della UE ma soprattutto per tutti i capitali extra UE.

Buona Fortuna, Europa!

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