La Consob ha reso noto di aver esteso l’autorizzazione rilasciata alla Alisei Sim spa all’esercizio dei servizi di cui all’art. 1, co. 5, lett. c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998, già autorizzati, con la seguente modalità operativa “con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela” e “senza assunzione di rischi da parte della Società”…
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
VISTA la propria delibera n. 11821 del 3 febbraio 1999, con la quale ALISEI SIM S.p.A. è stata iscritta nell’albo delle SIM e autorizzata all’esercizio dei servizi di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, di cui rispettivamente all’art. 1, comma 5, lett. c), d) ed e) del d.lgs. n. 58/1998, con le seguenti limitazioni operative «senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa»;
VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale, in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 164/2007, è stata, tra l’altro, confermata alla ALISEI SIM S.p.A. l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, di cui rispettivamente all’art. 1, comma 5, lett. c-bis), d) ed e) del d.lgs. n. 58/1998, con le medesime limitazioni operative sopra indicate, ed è stata riconosciuta l’autorizzazione “di diritto” alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), del citato decreto;
VISTA l’istanza, presentata in data 17 novembre 2010, con la quale ALISEI SIM S.p.A., con sede in Milano, ha presentato istanza di estensione dell’autorizzazione all’esercizio dei suddetti servizi con la modalità della detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, senza assunzione di rischi da parte della Società;
VISTA la successiva nota pervenuta in data 22 febbraio 2011, con la quale ALISEI SIM S.p.A. ha integrato la suddetta istanza;
SENTITA la Banca d’Italia;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
D E L I B E R A:
E’ disposta l’estensione dell’autorizzazione della ALISEI SIM S.p.A., con sede in Milano, alla prestazione dei già autorizzati servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, lettere:
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti
con la seguente modalità operativa: «con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, senza assunzione di rischi da parte della Società».
La presente delibera verrà portata a conoscenza della ALISEI SIM S.p.A. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Fonte: IFAWorld.it – CONSOB
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