Aggiornamenti in materia fiscale – detrazione premi assicurativi

A seguito della conversione in legge del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102  (recante disposizioni urgenti  in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e


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di trattamenti pensionistici), è stata introdotta una limitazione alla detraibilità dei premi assicurativi corrisposti.
In base alla sopracitata normativa, è stato infatti ridotto l’ammontare annuo massimo di premio per il quale è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19%, così come di seguito indicato…

Importo massimo su cui calcolare la detrazione (cumulativo di tutti i premi/polizze che possono beneficiare delle detrazioni)

Ante decreto fino a periodo di imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi  2013): 1291,14 €
Per periodo di imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014):  630 €
A partire dal periodo di imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi): 530 €

Detrazione effettiva massima:

Ante decreto fino a periodo di imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi  2013): 245,32 €
Per periodo di imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014):  119,70 €
A partire dal periodo di imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi): 100,70 €


Le polizze interessate dalla modifica sono quelle aventi per oggetto il rischio di:
–  Morte;  
– Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa;  
– Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana  (solo per il periodo di imposta 2013)
Sono inoltre interessate tutte le polizze vita e infortuni stipulate e rinnovate entro il 31/12/2000.
Per  le assicurazioni aventi ad oggetto  il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a partire dal periodo di imposta 2014,    i relativi premi potranno ancora godere della detrazione nel limite di 1291,14 €, al netto dei premi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per i quali opereranno invece i nuovi limiti sopra citati.
Sono invece esclusi da modifiche i premi/contributi versati a polizze previdenziali (PIP/FIP) e a fondi
pensione per i quali permane immutata la deduzione (dall’imponibile) fiscale massima di euro 5.164,57 annui.  
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente avviso (09/12/2013).

Fonte: AdvisorWorld.it – Aviva


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