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Autorizzata dalla Consob la “Banknord Sim spa”

Conferma dell’iscrizione della società “Campisi & C. Sim spa” nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 nella nuova denominazione “Banknord Società di Intermediazione Mobiliare spa”, in forma abbreviata “Banknord Sim spa” …..

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 11761 del 22 dicembre 1998, con la quale è stata confermata l’iscrizione nell’albo delle SIM della CAMPISI & C. SIM S.p.A., già iscritta nell’albo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 15204 del 25 ottobre 2005 con la quale la CAMPISI & C. SIM S.p.A. è stata altresì autorizzata alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione di cui all’art. 1, comma 5, lettera e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo del 17 settembre 2007, n. 164, in forza del quale la CAMPISI & C. SIM S.p.A. è risultata autorizzata anche alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° novembre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 continuassero ad essere iscritte nel medesimo albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e con la quale, in particolare, è stata confermata alla CAMPISI & C. SIM S.p.A. l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c-bis e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini) ed è stata riconosciuta l’autorizzazione alla consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del medesimo decreto legislativo;

VISTO il verbale dell’assemblea straordinaria della società del 28 luglio 2009, con cui è stata deliberata la modifica della denominazione sociale in “BANKNORD SIM S.p.A”, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 31 dicembre 2009;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi alla corrispondente variazione, nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della denominazione sociale;

D E L I B E R A:

È confermata l’iscrizione, nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 della società “CAMPISI & C. SIM S.p.A.” nella nuova denominazione sociale di “BANKNORD Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A”, in forma abbreviata “BANKNORD SIM S.p.A.”, con sede in Milano, via S. Radegonda n. 11.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Società interessata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nei modi e nei termini di legge, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Fonte: IFAWorld.it – Consob


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