Btp Italia: Emissione Ottobre 2014

Caratteristiche, Modalità di Collocamento,  Commissioni e Premio fedeltà…

 

 

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1.  Caratteristiche del BTP ITALIA
Durata: 6 anni
Tasso reale annuo minimo garantito
Cedole semestrali indicizzate all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi
Rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta con la cedola (previsione di un  floor  in caso di deflazione)
Capitale nominale garantito a scadenza, anche in caso di deflazione
Premio Fedeltà per chi acquista all’emissione  nella Prima Fase  del Periodo di Distribuzione,  riservata ai risparmiatori individuali o soggetti affini1, e detiene il titolo fino a scadenza.
 
2.  Modalità di svolgimento del collocamento
La prossima emissione dei BTP Italia continuerà ad essere aperta a tutti indistintamente attraverso il MOT, il mercato regolamentato elettronico  retail   gestito da Borsa Italiana, ma si svolgerà con modalità che consentano di differenziare le tipologie di investitori come già avvenuto nella precedente emissione di Aprile 2014. Il prossimo collocamento si svolgerà dal 20 al 23 ottobre 2014 ed il Periodo di Distribuzione del titolo  sarà suddiviso in due Fasi di cui si dirà  in  seguito.  Il tasso cedolare reale annuo minimo garantito  sarà  comunicato  venerdì 17  ottobre  2014, mentre  il  tasso cedolare (reale) annuo definitivo sarà fissato al termine del periodo di collocamento sul MOT, ovvero alla chiusura della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.  Il regolamento dell’operazione avverrà  lunedì 27 ottobre 2014, per tutti i contratti eseguiti sia nella Prima  Fase  che nella  Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

2.1  Prima fase del Periodo di Distribuzione
La Prima Fase del Periodo di Distribuzione si svilupperà su tre giorni, dal 20 al 22 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata. L’eventuale chiusura anticipata potrà avere luogo non prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento.  Nel terzo giorno di collocamento la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del MEF, non prima delle ore 14,00. Le proposte irrevocabili di acquisto di titoli immesse sul MOT entro la data ed ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, del collocamento, saranno soddisfatte per l’intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT.  La comunicazione dell’eventuale chiusura anticipata nel secondo giorno di collocamento  (21 ottobre) verrà data al termine del primo giorno (20 ottobre)  oppure  entro le ore 13 dello stesso secondo giorno. Nel caso di chiusura anticipata nel terzo giorno (22 ottobre), la comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente (21 ottobre). Tale comunicazione, di cui verrà dato ampio riscontro, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana, con pubblicazione secondo le rispettive prassi; inoltre  sarà disponibile sul sito  del MEF (www.tesoro.it), della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro (www.debitopubblico.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).  Durante la Prima Fase del Periodo di Distribuzione il MEF garantisce il pieno soddisfacimento delle domande pervenute a prezzo fisso pari a 100. Nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione sul MOT saranno attivi in offerta due Dealers selezionati tra gli Specialisti in titoli di Stato. La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto. Alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione non possono partecipare  gli investitori istituzionali residenti all’estero, le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli enti inclusi nelle Pubbliche Amministrazioni, fatta eccezione:
 
(i)  per le persone fisiche in ogni caso;
(ii)  per i clienti professionali su richiesta di cui al numero II dell’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
(iii)  per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);  
(iv)  per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);  
(v)  per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415,che potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione esclusivamente per conto di clienti di cui ai punti (i) e (ii).

In altri termini, possono partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione:
a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
b) i clienti professionali su richiesta, ossia coloro i quali sarebbero classificabili come clienti al dettaglio, che abbiano richiesto di essere considerati clienti professionali. E’ importante, a tale scopo, che il cliente stesso si faccia parte attiva con l’intermediario per verificare la possibilità di partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione del BTP Italia;
c)  le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b); d)  gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
e)  le società fiduciarie che prestano  servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b) e che siano disposte a darne formalmente evidenza.
La responsabilità di accertare la natura dell’investitore, e quindi di veicolare  l’ordine di acquisto nella Prima Fase  del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda, spetta all’intermediario di prossimità rispetto all’investitore stesso, ossia all’intermediario che riceve l’ordine direttamente dall’acquirente finale, che potrà effettuarlo o allo sportello o mediante il suo home-banking abilitato al trading online.
 
2.2  Seconda fase del Periodo di Distribuzione
La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione avrà luogo il 23 ottobre 2014 e ad essa sono ammessi tutti i soggetti esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione.  La raccolta delle adesioni alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione avverrà sul MOT  in analogia alle modalità di un’asta telematica, prevedendo al termine un meccanismo di riparto. La raccolta di adesioni si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Chiusa la raccolta,  le proposte di adesione verranno soddisfatte interamente ovvero  applicando  un meccanismo di riparto  equi-proporzionale  nel caso in cui la quantità raccolta ecceda  l’ammontare  che il  MEF  intende offrire,  e che sarà comunicato successivamente.  Tale meccanismo, per  ciascuna proposta di adesione/acquisto,  e  seguendo l’ordine temporale di inserimento, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula: Quantità eseguita per singola adesione = arrotondamento per eccesso al lotto minimo [quantità offerta × (quantità della singola proposta di adesione /quantità totale delle  proposte di adesione)]
Qualora, per effetto degli arrotondamenti per eccesso al lotto minimo  e  dell’applicazione del meccanismo di  riparto seguendo l’ordine temporale di inserimento,  ad alcune proposte di adesione/acquisto  tale  meccanismo dovesse non assegnare  alcuna quantità o  assegnare  quantità inferiori a quelle spettanti in base al principio  di  riparto  equi-proporzionale,  si  provvederà a far assegnare al di fuori del sistema di negoziazione MOT le relative quantità residue. Più precisamente il Dealer  della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione verrà incaricato  di immettere tramite Monte Titoli apposite istruzioni di compenso, sempre con data di liquidazione 27 ottobre 2014, che le relative controparti, contattate dal  Dealer, dovranno riscontrare.  Chiusa questa procedura,  nella stessa giornata del 23 ottobre 2014,    il MEF emanerà  il decreto di accertamento con il tasso cedolare reale annuo definitivo e la quantità finale emessa nelle due fasi, che per la seconda includerà l’eventuale volume residuo necessario per garantire che il meccanismo di riparto sia effettivamente equi-proporzionale.  
Durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione sul MOT sarà attivo in offerta un solo Dealer selezionato tra gli Specialisti in titoli di Stato. Durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione potranno essere inserite solamente proposte di adesione/acquisto aventi importo minimo pari a 100.000 euro. Le domande sono soddisfatte al prezzo fisso pari a 100.  
Per agevolare ulteriormente le attività che dovranno porre in essere gli intermediari, viene allegata al presente  documento  una tabella esplicativa in cui vengono elencate  nel dettaglio le tipologie di investitori che potranno partecipare alle due Fasi del Periodo di Distribuzione.

3.  Commissioni di Distribuzione
A fronte del servizio reso dagli intermediari durante la Prima Fase del Periodo di Distribuzione del BTP Italia, il MEF riconoscerà una commissione proporzionale all’ammontare nominale complessivo raccolto in questa fase, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell’acquirente finale del titolo.
In particolare, l’Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al  3  per mille dell’Ammontare Nominale Complessivo relativo alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell’ambito dell’attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e  di trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, come modificato dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2009 (il “Decreto Trasparenza”); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell’acquirente dei Titoli.  
L’ammontare globale delle commissioni di distribuzione che l’Emittente riconosce si basa sulla seguente formula:
3 per mille x totale ordini immessi nella Prima Fase della Distribuzione L’esatta determinazione dell’ammontare delle commissioni che ciascun intermediario  ha titolo di ricevere avviene sulla base della seguente formula:
3 per mille x totale degli acquisti convogliati dall’intermediario nella Prima Fase della Distribuzione
Detta commissione sarà quindi ripartita tra tali soggetti proporzionalmente all’ammontare degli ordini trasmessi nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione. La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei Dealers del collocamento e degli operatori partecipanti al MOT; all’uopo l’Emittente trasferirà i relativi importi sul conto indicato dai Dealers.  
Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione per conto di clienti ammessi a partecipare a questa Fase non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali (vedi par. 2.1).
Per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, considerata la natura degli investitori coinvolti, non sono previste commissioni per gli intermediari che raccolgono questo tipo di ordini. Il MEF, in linea con le passate emissioni, continuerà a riconoscere commissioni pari a 0,5 per mille a Dealers e Co-Dealers  per il servizio di distribuzione durante il collocamento e di supporto alla liquidità sul mercato secondario.  
 
4.  Investitori Esteri
Con riferimento agli investitori individuali esteri, che possono partecipare al collocamento,  salvo quanto previsto dalle “restrizioni alla vendita” imposte dai diversi Paesi  (tra cui gli Stati Uniti d’America), cui gli investitori individuali devono far riferimento, l’identificazione e la certificazione della loro natura spetta anche in questo caso all’intermediario che riceve l’ordine dall’acquirente finale e che si impegna a trasmettere tale certificazione agli intermediari a cui invia l’ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell’intermediario finale, l’investitore potrà partecipare,  ma dovrà essere indirizzato alla Seconda Fase  del Periodo di Distribuzione,  analogamente a qualsiasi altro investitore istituzionale estero. Non vi sono invece cambiamenti rispetto alle precedenti emissioni di BTP Italia per quanto riguarda investitori individuali non italiani ma residenti in Italia  – e quindi dotati di codice fiscale  – e di soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all’estero.
 
5.  Premio Fedeltà
Alla Scadenza, l’Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei titoli, un Premio Fedeltà il cui ammontare lordo sarà pari a: valore nominale acquistato all’emissione x 4 per mille
Per semplificare il riconoscimento della titolarità al premio fedeltà, per il prossimo collocamento è prevista una novità riguardante l’assegnazione del codice ISIN. Al BTP Italia verrà assegnato un codice ISIN  “speciale” per la Prima Fase del periodo di collocamento e un codice ISIN regolare,  che sarà quello di mercato, per la Seconda Fase del periodo di collocamento.
Il codice ISIN “speciale” verrà sostituito dal codice  ISIN regolare al momento dell’eventuale vendita  dei titoli sul mercato secondario. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN “speciale” verrà corrisposto, a scadenza, il premio fedeltà. Come per l’emissione di Aprile con la   procedura di collocamento  descritta  si semplificano gli adempimenti degli  intermediari  che, quindi,  non dovranno richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN “speciale” con il codice ISIN regolare, per i soggetti che non hanno diritto al premio fedeltà.
Tuttavia, gli intermediari dovranno mantenere l’individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN “speciale” sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia i dati stessi.

                                                            
1  La terminologia “risparmiatori individuali e affini” viene utilizzata solo per esigenze divulgative. Nel seguito del testo ne viene chiarito l’esatto equivalente dal punto di vista normativo.

Fonte: BONDWorld.it


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