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Circolare illustrativa sul regime fiscale degli OICR di diritto italiano valevole dal 1° gennaio 2012

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Come noto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha, tra l’altro, aumentato l’aliquota impositiva da applicare anche agli OICR di diritto italiano dall’attuale 12,5% al 20% con decorrenza dal 1° gennaio 2012……


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La nuova aliquota verrà applicata su tutti i movimenti di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote dell’OICR regolati a partire dal 1° gennaio 2012. Pertanto anche i movimenti regolati negli ultimi giorni di dicembre 2011 e che potranno avere data valuta gennaio 2012, subiranno ancora la ritenuta del 12,5%.

Si sottolinea che nel medesimo decreto viene altresì previsto che la nuova aliquota (20%) non è applicabile ai proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dagli stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1 del DPR 600/73 (cc.dd. paesi appartenenti alla “white list”). Con riguardo agli altri titoli “pubblici” il decreto si riferisce alle obbligazioni emesse da enti sovranazionali (BEI, BIRS, EURATOM, ecc.). Tali emissioni continueranno quindi ad essere tassate con l’aliquota del 12,5%.

Pertanto, al fine di non penalizzare l’investimento “indiretto”, nei predetti titoli per il tramite di OICR che dovessero detenere nel loro portafoglio i titoli in discorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha emesso in data 13 dicembre 2012 i Decreti attuativi della riforma della tassazione delle rendite finanziarie.

Tali decreti, che si allegano per opportuna informativa (Allegato 1 e 2), hanno, tra l’altro, stabilito le modalità attuative di due delle fattispecie che interessano direttamente gli OICR gestiti dalle SGR e in particolare:

  1. individuazione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli che mantengono l’aliquota del 12,5%
  2. attuazione dell’applicazione del regime opzionale c.d. “affrancamento”.


Individuazione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli che mantengono l’aliquota del 12,5%

L’aliquota del 20%, a partire dal 1° gennaio 2012, dovrà essere applicata su una base imponibile ridotta di una quota dei proventi riferibili ai titoli indicati nel 3° paragrafo della presente circolare, applicando un criterio forfetario di tipo patrimoniale secondo la seguente metodologia:

  • calcolo della percentuale media rilevata sulla base degli ultimi due prospetti semestrali o annuali redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote dell’OICR. Per i fondi che non avessero ancora redatto alcun prospetto periodico, sarà necessario attendere la redazione di uno solo di questi;
  • la percentuale media varierà ad ogni semestre solare in base alla redazione del prospetti citati nel punto precedente;
  • in caso di fusione di OICR, la percentuale media è determinata tenuto conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti periodici dei fondi oggetto dell’operazione.

Ad esempio:

  • applicazione della percentuale per le operazioni regolate nel semestre 1/1/2012 – 30/6/2012: media calcolata sulla base dei valori dei predetti titoli (soggetti all’aliquota del 12,5%) risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2011 e dal rendiconto annuale 2010;
  • applicazione della percentuale per le operazioni regolate nel semestre 1/7/2012 – 31/12/2012: media calcolata sulla base dei valori dei predetti titoli (soggetti all’aliquota del 12,5%) risultanti dal rendiconto annuale 2011 e dalla relazione semestrale al 30 giugno 2011.

Con particolare riguardo ai fondi che detengano quote di altri fondi, è necessario che i fondi target oggetto d’investimento comunichino ogni semestre la percentuale dei titoli soggetti ad aliquota ridotta (12,5%) detenuti dagli stessi e risultanti dai prospetti periodici secondo la metodologia descritta in precedenza. La SGR ha già provveduto ad inviare specifica comunicazione ai fondi target presenti al 30/6/2011 e alla fine dell’esercizio 2010.

Sarà cura della SGR comunicare quanto prima i dati risultanti dai calcoli in parola, tramite informativa specifica ai destinatari della presente circolare e sul sito internet www.gestielle.it. Una sezione ad hoc sui dati in questione verrà inserita altresì nei prospetti periodici a partire dai rendiconti riferiti all’anno 2011.

Attuazione dell’applicazione del regime opzionale c.d. “affrancamento”

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2012, i clienti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attività finanziarie al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale possono optare per l’applicazione con l’aliquota 12,50%: per i redditi di capitale e redditi diversi di cui al D.Lgs. n. 225/10 derivanti dalla partecipazione ad OICR.

Oggetto della richiesta dell’esercizio dell’opzione (di seguito affrancamento) possono essere:

  • tutte le attività finanziarie e le quote di OICR incluse in depositi a custodia ed amministrazione;

le quote di OICR presenti in un rapporto di collocamento e non evidenziate in deposito.

A seguito dell’esercizio dell’affrancamento, il valore di carico delle attività finanziarie coinvolte è aggiornato con i valori dell’ultimo valore quota ufficiale del 2011. Le operazioni in OICR effettuate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2012 e la data di affrancamento cliente influenzeranno il saldo quote oggetto dell’affrancamento stesso:

  • se il saldo quote alla data di affrancamento è maggiore o uguale al saldo al 31/12/2011 è affrancato il saldo quote in essere al 31/12/2011;
  • se il saldo quote alla data di affrancamento è minore al saldo al 31/12/2011 è affrancato il saldo quote in essere alla data di affrancamento.

Le domande in originale dovranno essere conservate presso gli enti collocatori salvo che non sia stata stipulata una convenzione carta con la SGR.

Alla ricezione della domanda di affrancamento Unione Fiduciaria comunicherà al back office dell’ente collocatore l’importo dell’affrancamento: la relativa domanda sarà evasa quando la SGR riceverà il bonifico con una provvista pari all’importo affrancato. La suddetta somma dovrà essere bonificata sul conto seguente corrente acceso dalla SGR presso il Banco Popolare intestato a Aletti Gestielle SGR SpA Conto Fiscalità:

  • IT79 Y 05034 11701 000000001070. – ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.

Fonte: BONDWorld Aletti Gestielle SGR SpA


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