Estensione dell’autorizzazione rilasciata alla “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” all’esercizio del servizio di investimento cui all’art. 1, comma 5, lett. e) del decreto legislativo n. 58/1998 con la seguente modalità operativa: “detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela”….
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
VISTA la propria delibera n. 12485 del 18 aprile 2000, con la quale “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” è stata iscritta all’albo delle SIM ed autorizzata all’esercizio del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e di gestione di portafogli;
VISTO l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo del 17 settembre 2007, n. 164, in forza del quale “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” è risultata autorizzata anche alla prestazione del servizio di consulenza
in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lett. f) del decreto legislativo n. 58/1998 a decorrere dal 1° novembre 2007;
VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte all’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 continuino ad essere iscritte nel medesimo albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo n. 164/2007 e con la quale, in particolare, è stata confermata alla “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c-bis), d) e f), del decreto legislativo n. 58/1998;
VISTA l’istanza, presentata in data 18 marzo 2009 e precisata successivamente con nota del 31 luglio 2009, con la quale “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” con sede in Milano, ha chiesto l’estensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di ricezione e trasmissione ordini, di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 58/1998, con la seguente modalità operativa: “detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela”;
SENTITA la Banca d’Italia;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
D E L I B E R A:
E’ disposta l’estensione dell’autorizzazione della “SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.” con sede in Milano, alla prestazione del servizio di investimento di ricezione e trasmissione ordini, di cui all’art. 1, comma 5, lettera e) , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con la seguente modalità operativa: “detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela”.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Società interessata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 1° settembre 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
Fonte: Consob
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