Il Banco Popolare semplifica e razionalizza ulteriormente la struttura societaria del Gruppo

Approvato il progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco e di Banca Italease…


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I Consigli di Amministrazione del Banco Popolare Società Cooperativa (il “Banco Popolare”) e del Credito Bergamasco S.p.A. (il “Credito Bergamasco”) nella seduta odierna hanno redatto ed approvato, ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., il progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco nel Banco Popolare.
Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ed il Consiglio di Amministrazione di Banca Italease S.p.A. (“Banca Italease”) hanno inoltre redatto ed approvato, a norma degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ., anche il progetto di fusione per incorporazione di Banca Italease nel Banco Popolare. Con le suddette operazioni trova completamento la razionalizzazione della struttura societaria avviata nel 2011 che ha condotto all’incorporazione delle “Banche del Territorio” del Gruppo consentendo il conseguimento di obiettivi di efficienza e redditività salvaguardando nel contempo i marchi, e la vocazione commerciale a servizio del territorio delle singole banche.

La fusione per incorporazione del Credito Bergamasco

L’operazione consentirà di conseguire benefici in termini di sinergie di costo, di semplificazione organizzativa, di maggiore snellezza nell’adozione ed implementazione delle strategie di Gruppo e di riduzione degli oneri fiscali attualmente sostenuti in base alla normativa vigente. Dal punto di vista patrimoniale l’operazione consentirà inoltre di migliorare la posizione del Gruppo in prospettiva della prossima applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e dal Regolamento UE n. 575/2013 (regole prudenziali “Basilea 3”) contenenti nuove limitazioni alla computabilità nel capitale primario di classe 1 (detto anche “Common Equity Tier 1 Capital”) del patrimonio di pertinenza dei soci di minoranza del Credito Bergamasco.

L’interesse di Gruppo alla realizzazione dell’operazione si coniuga anche con gli interessi specifici degli azionisti di minoranza del Credito Bergamasco che, oltre a beneficiare delle sinergie connesse all’operazione, grazie alla fusione avranno la possibilità di partecipare direttamente al più ampio progetto di valorizzazione del Gruppo ricevendo nel contempo, in cambio delle attuali azioni caratterizzate da volumi di scambio estremamente contenuti, titoli azionari liquidi ed a valori favorevoli se confrontati con i valori correnti di Borsa.
La fusione non modificherà il legame del Credito Bergamasco nei confronti del territorio e dei propri azionisti. Verrà creata a tal fine una specifica Divisione territoriale con sede a Bergamo e verrà istituito, in corrispondenza di tale Divisione, un Comitato Territoriale di Consultazione e Credito ai sensi dell’art. 51 dello Statuto del Banco Popolare composto da membri nominati tra soci esponenti del mondo economico, professionale e associativo dell’area territoriale del Credito Bergamasco. Inoltre, anche la Fondazione Credito Bergamasco continuerà ad operare a sostegno delle aree di tradizionale insediamento della Banca.

Il progetto di fusione definisce il rapporto di cambio in n. 11,5 azioni Banco Popolare per ogni azione del Credito Bergamasco. Il rapporto è stato determinato facendo riferimento a metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese bancarie ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna delle società  partecipanti alla fusione. Precedentemente all’esecuzione della fusione, Credito Bergamasco distribuirà ai propri azionisti un dividendo per azione pari a €0,55, in linea con il dividendo pagato da Credito Bergamasco nel 2013 a valere sugli utili del 2012. Il corrispettivo implicito al concambio garantisce un premio del 11,5% rispetto al prezzo ufficiale di ieri di Credito Bergamasco. Le situazioni patrimoniali prese a riferimento sono tratte dalle Relazioni Finanziarie Semestrali al 30 giugno 2013 delle due banche. L’operazione presuppone la redazione da parte di esperti nominati dalle competenti autorità giudiziarie di una relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio. A tal fine, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-sexies, quarto comma, cod. civ., verrà richiesta al Tribunale di Verona, la nomina di un esperto comune tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob. A seguito del perfezionamento dell’operazione, tutte le azioni ordinarie del Credito Bergamasco possedute dal Banco Popolare verranno annullate. Quelle non possedute dal Banco Popolare saranno invece, in base al rapporto di cambio, concambiate con azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione.
A servizio del concambio, il Banco Popolare aumenterà conseguentemente il proprio capitale sociale per nominali Euro 300.582.215 mediante emissione di n. 157.455.068 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire a favore degli azionisti di minoranza del Credito Bergamasco. Le azioni ordinarie del Banco Popolare di nuova emissione assegnate in concambio delle azioni Credito Bergamasco saranno quotate al pari delle azioni ordinarie del Banco Popolare già in circolazione. Le suddette azioni ordinarie del Banco Popolare assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti del Credito Bergamasco a partire dalla data di efficacia della fusione. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge e sarà indicativamente il 1° giugno 2014. Le azioni ordinarie del Banco Popolare che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti di minoranza del Credito Bergamasco avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie del Banco Popolare già in circolazione.
Ai sensi dell’art. 2437, 1° comma lettere b) e g), cod. civ., l’operazione determina per gli azionisti del Credito Bergamasco che non concorreranno all’assunzione della delibera di approvazione della fusione (i.e. assenti, dissenzienti e astenuti), l’insorgere del diritto di recesso, in quanto la fusione comporta l’implicita trasformazione eterogenea del Credito Bergamasco, costituito in forma di “società per azioni”, in “società cooperativa” e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto. Essendo il Credito Bergamasco una società quotata, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali venisse esercitato il recesso sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica (calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) dei prezzi di chiusura del titolo Credito Bergamasco durante i sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria che sarà chiamata a deliberare sulla fusione.
Nel caso in cui uno o più azionisti del Credito Bergamasco esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall’art. 2437-quater cod. civ..

Subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, il progetto di fusione approvato sarà sottoposto alle assemblee straordinarie del Banco e del Credito Bergamasco. L’Assemblea straordinaria del Banco Popolare è stata fissata per il giorno 24 aprile 2014 in prima co
nvocazione e per il successivo 26 aprile 2014 in seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria del Credito Bergamasco è stata fissata per il giorno 25 aprile 2014.

La fusione per incorporazione di Banca Italease

Anche la fusione di Banca Italease, oltre ad essere coerente con gli obiettivi di semplificazione della struttura di Gruppo, consentirà il conseguimento di sinergie di costo, attraverso l’eliminazione di spese amministrative e di controllo, e la riduzione degli oneri fiscali. A seguito della fusione Banca Italease, pur perdendo la propria autonoma soggettività giuridica, sarà ricollocata all’interno del Gruppo sotto forma di una specifica Divisione di business appositamente creata.

La data di efficacia della fusione sarà resa nota nelle forme di legge e comunque sarà successiva a quella di efficacia della fusione Credito Bergamasco e non successiva al 31 dicembre 2014. La fusione verrà conseguentemente realizzata con le forme semplificate previste dall’art. 2505 cod. civ. per l’incorporazione di società interamente possedute, sull’assunto che il Banco Popolare, entro la data di stipulazione dell’atto di fusione, giunga a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Italease. A seguito del perfezionamento dell’operazione, tutte le azioni ordinarie di Banca Italease in quanto possedute dal Banco Popolare verranno conseguentemente annullate.

Impatti prevedibili derivanti dall’operazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo

Secondo quanto previsto dall’art. 2504 bis, comma 3, del cod. civ., le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio del Banco Popolare a decorrere dal 1° gennaio 2014. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986..

In prospettiva della prossima applicazione delle nuove limitazioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e dal Regolamento UE n. 575/2013 (regole prudenziali “Basilea 3”) alla computabilità nel capitale primario di classe 1 del patrimonio di pertinenza dei soci di minoranza, l’operazione di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco migliorerà la posizione patrimoniale del Gruppo. Infatti, mentre in applicazione della normativa prudenziale vigente fino al 31 dicembre 2013 l’intero ammontare della quota del patrimonio netto del Credito Bergamasco apportato dai soci di minoranza costituisce elemento positivo del “core tier 1 capital”, con l’entrata in vigore delle nuove norme contenute nel Regolamento UE n. 575/2013, la computabilità del suddetto patrimonio di terzi nell’ambito Common Equity Tier 1 Capital sarà  soggetta a specifiche limitazioni. Nella misura in cui l’apporto patrimoniale dei soci di minoranza del Credito Bergamasco si trasformasse in un equivalente ammontare di patrimonio della capogruppo, grazie all’aumento di capitale a supporto del concambio, l’operazione permetterà di garantire in qualsiasi caso la computabilità delle suddette risorse patrimoniali nel Common Equity Tier 1 Capital.
Le operazioni di fusione approvate hanno inoltre come razionale l’ottenimento di benefici in termini di contenimento degli oneri di funzionamento rispetto ai livelli attuali. I maggiori flussi reddituali che saranno consentiti dalle sinergie che potranno essere realizzate saranno destinati al rafforzamento della dotazione patrimoniale del Gruppo.
Alla luce di quanto sopra esposto si stima che le operazioni possano garantire un beneficio di oltre 50 punti base di Common Equity Tier 1 ratio assumendo come riferimento la stima degli impatti dell’applicazione delle regole prudenziali “Basilea 3” a regime, determinata a parità di ogni altra condizione sulla base dei ratio patrimoniali (misurati secondo le regole prudenziali vigenti alla data di redazione della presente istanza) sulla fotografia della situazione esistente alla data del 30 settembre 2013.

Informativa relativa al rispetto della normativa inerente le operazioni con parti correlate

Per quanto attiene al Banco Popolare, la Fusione rappresenta, quale operazione effettuata con una propria società controllata (il Creberg), un’“operazione infragruppo”, in forza di quanto previsto dalla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dagli Organi Sociali del Banco Popolare in data 30 novembre 2010 e successivamente modificato (“Procedura Banco Popolare”).
Attesa l’assenza nel Creberg di interessi significativi di altre parti correlate del Banco Popolare, la Fusione è esente dall’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Parti Correlate e nella Procedura Banco Popolare, fatta eccezione per l’obbligo di fornire le informazioni in ordine alla Fusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ex art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate.

Per quanto attiene al Credito Bergamasco l’operazione di fusione con la  Capogruppo Banco Popolare, controllante il Creberg con una partecipazione pari al 77,819% rappresenta un’operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 4.4.2 del Regolamento “Procedure per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” in quanto viene superata la soglia del 2,5% (valore ridotto – ai sensi dell’allegato 3 del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” della Consob – trattandosi di operazione avente quale controparte correlata la controllante Banco Popolare) per l’indice di rilevanza dell’attivo. In relazione a tale inquadramento il Comitato Indipendenti è stato coinvolto nella fase istruttoria e nella fase delle trattative dell’operazione anche attraverso la ricezione di flussi informativi completi e tempestivi e, all’unanimità, ha rilasciato un parere motivato favorevole. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate” della Consob verrà messo a disposizione del pubblico un Documento Informativo redatto in conformità dell’Allegato 4 del citato Regolamento Consob.

Nella definizione dell’operazione il Banco Popolare si è avvalso in qualità di advisor finanziario di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. mentre il Credito Bergamasco è stato assistito in qualità di advisor finanziario da Merrill Lynch International, società controllata da Bank of America Corporation, che ha prestato la propria assistenza anche a supporto delle valutazioni condotte dal Comitato Indipendenti in conformità alle “Procedure per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” adottate dal Creberg.

Fonte: AdvisorWorld.it – Banco Popolare


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