Revoca dell’autorizzazione alla Rasfin Sim spa all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis), e) ed f), del d.lgs. n. 58/98 e cancellazione della stessa società dall’Albo delle Sim di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto…
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la propria delibera n. 11761 del 22 dicembre 1998, con cui è stata disposta l’iscrizione della RASFIN SIM S.p.A. nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e l’autorizzazione della medesima all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;
VISTA la propria delibera n. 14141 del 24 giugno 2003, con cui è stata dichiarata la decadenza dall’autorizzazione alla RASFIN SIM S.p.A. all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e di negoziazione per conto terzi a seguito della interruzione della prestazione dei medesimi servizi per un periodo superiore a sei mesi, come previsto dall’art. 13 del Regolamento Consob 11522/1998;
VISTO l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo del 17 settembre 2007, n. 164, in forza del quale la RASFIN SIM S.p.A. è risultata autorizzata anche alla prestazione del servizio di consulenza
in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° novembre 2007;
VISTA la propria delibera n. 16216, del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte nell’Albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 continuino ad essere iscritte nel medesimo Albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo n. 164/2007 e con la quale, in particolare, è stata confermata alla RASFIN
SIM S.p.A. l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis), e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la delibera dell’assemblea straordinaria della RASFIN SIM S.p.A. che, in data 4 dicembre 2008, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società in Gruppo Banca Leonardo S.p.A.;
VISTO l’atto di fusione per incorporazione della RASFIN SIM S.p.A. in Gruppo Banca Leonardo S.p.A., stipulato in data 23 dicembre 2008 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 dicembre 2008;
VISTA le note pervenute in data 28 maggio 2009 e 8 giugno 2009, con cui Gruppo Banca Leonardo S.p.A. ha presentato per la RASFIN SIM S.p.A. istanza di revoca allo svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis), e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di conseguente cancellazione dall’Albo delle SIM di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto;
SENTITA la Banca d’Italia;
RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all’adozione del provvedimento richiesto;
D E L I B E R A:
E’ revocata l’autorizzazione alla RASFIN SIM S.p.A. all’esercizio dei servizi di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, collocamento senza assunzione a fermo ne’ assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, ricezione e trasmissione di ordini e
consulenza
in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis), e) ed f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed è disposta la cancellazione della medesima società dall’albo di cui all’art. 20, comma 1, del citato decreto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Società interessata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel bollettino della Consob.
Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Fonte: Consob
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