Negli ultimi anni si è assistito al crescente utilizzo di sistemi di trading altamente automatizzati, e dei dispositivi ad essi connessi, sulle piattaforme di negoziazione (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione). Tale fenomeno non ha mancato di produrre preoccupazioni per il rischio che il trading automatizzato – e tecnologie quali l’high frequency trading – possano mettere a repentaglio l’equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni….
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L’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea per i mercati finanziari alla quale partecipa anche la Consob, ha pubblicato, il 22 dicembre 2011, le “Guidelines on systems and controls in a highly automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities”. Il documento è stato pubblicato, nella versione ufficiale dell’Esma in lingua italiana, nello scorso aprile (v. “Consob Informa” n. 15/2012), sotto forma di Orientamenti sui “Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme, imprese di investimento e autorità competenti”.
Gli Orientamenti dell’Esma non introducono nuovi obblighi rispetto a quanto previsto nelle direttive Mifid e Market Abuse, ma sono finalizzati ad assicurare un’applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ai sistemi e controlli previsti per le piattaforme di negoziazione e le imprese di investimento in un ambiente di negoziazione automatizzato, anche in relazione alla possibilità di un accesso diretto al mercato o di un accesso sponsorizzato.
Le principali finalità degli Orientamenti Esma sono:
- promuovere un equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni, anche al fine di garantire un efficiente processo di formazione del prezzo e la parità di trattamento dei soggetti che accedono ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf);
- garantire che i sistemi di negoziazione elettronica di un mercato regolamentato, di un Mtf o di un’impresa di investimento (compresi gli algoritmi di negoziazione) siano conformi agli obblighi imposti dalla Mifid;
- prevenire gli abusi di mercato (e in particolare la manipolazione del mercato);
- assicurare che, ove le piattaforme di negoziazione consentano ai membri/partecipanti di offrire l’accesso diretto al mercato (Adm) o l’accesso sponsorizzato (As), siano disposte regole e procedure volte a garantire la compatibilità degli Adm/As con un equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- assicurare che le imprese di investimento che offrono Adm/As ai clienti mettano a punto politiche e procedure tali da garantire che tali negoziazioni rispettino le regole e le procedure delle piattaforme di negoziazione nelle quali vengono trasmessi gli ordini.
Sulla materia la Banca d’Italia e la Consob hanno pubblicato una Comunicazione congiunta relativa ai sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per le imprese di investimento in attuazione degli Orientamenti emanati dall’Esma il 22 dicembre 2011. Nella comunicazione si ricorda, tra l’altro, che gli Orientamenti si inquadrano nelle disposizioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio; sulla materia, inoltre, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i propri compiti di vigilanza secondo il riparto di competenze previsto dall’art. 6, comma 2-ter, Tuf. Rimangono peraltro ferme le competenze di vigilanza assegnate alla Consob dal Tuf per le finalità di ordinato svolgimento delle negoziazioni ed integrità dei mercati.
Gli intermediari e le piattaforme di negoziazione interessati dalla comunicazione dovranno rispettare gli Orientamenti dal 1° maggio 2012. Entro due mesi dall‘entrata in vigore di tali linee guida, ossia entro il 1° luglio, gli operatori dovranno effettuare un‘autovalutazione del rispetto degli Orientamenti, comunicandone l’esito alla Banca d’Italia e alla Consob.
La Comunicazione congiunta Banca d’Italia – Consob relativa alle modalità di recepimento degli Orientamenti Esma prevede, infine, l’emanazione di due ulteriori specifiche comunicazioni, una parte della Consob e l’altra della Banca d’Italia che riguardano, rispettivamente, il recepimento delle linee guda da parte dei mercati regolamentati e degli Mtf (Consob), e da parte dei mercati all’ingrosso dei Titoli di Stato (Banca d’Italia).
La Comunicazione emanata dalla Consob riguarda gli adempimenti per le piattaforme di negoziazione (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione) in recepimento degli Orientamenti contenuti nel documento dell’Esma del 22 dicembre 2011.
Nella comunicazione si ricorda che le piattaforme di negoziazione sottoposte alla vigilanza della Consob devono adeguarsi agli Orientamenti Esma per il pieno rispetto degli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile, in particolare in materia di sistemi/processi di negoziazione, equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni, abusi di mercato, accesso alle negoziazioni. Nello specifico, gli Orientamenti individuano i sistemi e i controlli, di natura organizzativa ed operativa, che le piattaforme di negoziazione devono implementare per adempiere alle disposizioni Mifid.
Le piattaforme di negoziazione dovranno essere in grado di rispettare gli Orientamenti a partire dal 1° maggio 2012. Entro due mesi dall’entrata in vigore degli Orientamenti, ossia entro il 1° luglio 2012, le piattaforme di negoziazione trasmetteranno alla Consob un self-assessment. Il documento di autovalutazione deve contenere:
a) l’analisi condotta per verificare la conformità a quanto previsto in ciascuna area contemplata dagli Orientamenti;
b) le aree che, a seguito dell’emanazione degli Orientamenti, sono state oggetto di rivisitazione, sia sotto il profilo organizzativo che operativo;
c) le aree di persistente criticità o debolezza che richiedono l’implementazione di ulteriori misure e presidi, indicando la tempistica prevista.
I gestori delle piattaforme di negoziazione dovranno inoltre fornire alla Consob un’informativa dettagliata: sul funzionamento dei presidi, di natura organizzativa e operativa, esistenti in adempimento degli Orientamenti; sul piano delle verifiche che si intendono effettuare nonché sugli esiti delle verifiche effettuate; sulla presenza di eventuali criticità rilevate.
Fonte: IFAWorld – CONSOB
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