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Confermata l’iscrizione nell’Albo della Uln Sim spa, nella nuova denominazione sociale di Genesi Uln Sim spa

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Conferma dell’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, della “Uln Società d’intermediazione Mobiliare per azioni” (in forma abbreviata, “Uln Sim spa”), nella nuova denominazione sociale di “Genesi Uln Società di intermediazione mobiliare spa” (in forma abbreviata “Genesi Uln Sim spa”), con indicazione del nuovo indirizzo della sede legale…

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento approvato con delibera n. 16190, del 29 ottobre 2007;

VISTO il regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 11760, del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l’Albo delle Sim e delle imprese di investimento extracomunitarie ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 16201, del 30 ottobre 2007, con la quale la ULN Sim S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio del servizio di investimento di “collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente“, con le seguenti limitazioni operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, di cui all’art. 1, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 58/1998, e iscritta nell’albo delle Sim, di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo“;

VISTO il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, con il quale è stato previsto, all’art. 19, comma 8, che “le SIM autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58“;

VISTA la propria delibera n. 16216, del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte nell’Albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 continuino ad essere iscritte nel medesimo Albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo n. 164/2007 e con la quale, in particolare, è stata confermata alla “ULN SIM S.p.A.” l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;

VISTO che con nota pervenuta in data 1° febbraio 2011, la ULN Società di intermediazione mobiliare S.p.A., in forma abbreviata ULN Sim S.p.A. ha dato comunicazione dell’avvenuto deposito per l’iscrizione, presso il relativo ufficio del registro delle imprese, dell’atto di fusione mediante incorporazione della GENESI Sim S.p.A., intervenuta in data 30 settembre 2010;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la conferma dell’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, della “ULN Società d’intermediazione Mobiliare per azioni” (in forma abbreviata, “ULN SIM S.p.A.”), nella nuova denominazione sociale di “GENESI ULN Società di intermediazione mobiliare S.p.A.” (in forma abbreviata “GENESI ULN Sim S.p.A.”), con indicazione del nuovo indirizzo della sede legale, sita in Roma, via Gemona del Friuli, n. 20;

D E L I B E R A:

E’ confermata l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 58/1998, della ULN Società d’intermediazione Mobiliare per azioni” (in forma abbreviata, “ULN SIM S.p.A.”), nella nuova denominazione sociale di “GENESI ULN Società di intermediazione mobiliare S.p.A.” (in forma abbreviata “GENESI ULN Sim S.p.A.”), con sede legale in Roma, via Gemona del Friuli, n. 20, autorizzata all’esercizio dei servizi di “consulenza in materia di investimenti” e di “collocamento senza assunzione a fermo ne’ assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente – con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa“, di cui, rispettivamente, all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) ed f), del decreto legislativo 58/1998.

La presente delibera è comunicata alla Società interessata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nei modi e nei termini di legge, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Fonte: IFAWorld – Consob


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