È stata definitivamente approvata la legge sulla voluntary disclosure, ottenendo anche il sì del Senato. Si è, dunque, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale…..
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A cura di Giorgio Gentili, Amministratore Delegato di Seven Fiduciaria
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La norma si sostanzia nella concessione di una serie di agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni per chi decide di regolarizzare spontaneamente le attività finanziarie e gli investimenti rilevanti detenuti, direttamente o indirettamente, all’estero. È possibile attuare la regolarizzazione delle violazioni compiute fino al 30 settembre 2014, compilando una richiesta di adesione alla procedura e versando le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, nonché le sanzioni ridotte, entro 15 o 60 giorni a seconda dell’atto notificato, in un’unica soluzione o in tre rate mensili.
Le agevolazioni si sostanziano nelle seguenti:
• viene ridotto il termine per l’accertamento fiscale da dieci a cinque anni;
• è esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio e per quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA;
• con riferimento alle violazioni relative all’obbligo di monitoraggio e alla conseguente compilazione del quadro RW, le sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale.
L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero;
• con riferimento alle violazioni in materia di imposte, la misura minima della sanzioni per le è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.
Le attività potranno essere lasciate all’estero con l’intervento di una fiduciaria. In tale ipotesi si avrà un rimpatrio “giuridico” delle attività che potranno rimanere all’estero. La società fiduciaria italiana diverrà sostituto d’imposta, pur rimanendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera. Inoltre, si avrà l’applicazione della riduzione del 50% delle sanzioni oltre al venir meno dell’obbligo della dichiarazione delle attività nel quadro RW.
La nuova legge sulla voluntary disclosure consente l’accesso alla procedura anche ai soggetti non obbligati al monitoraggio fiscale e, dunque, non tenuti alla compilazione del quadro RW. Ne consegue che possono accedere a tale procedura tutti contribuenti, persone fisiche e giuridiche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014, regolarizzando le imposte evase. La voluntary disclosure rende possibile, in particolare, sanare l’evasione di redditi connessi alla formazione di capitali non esportati oltreconfine (in particolare contanti, anche detenuti nelle cassette di sicurezza, immobili «fantasma», beni ereditati e non riportati in successione).
Fonte: AdvisorWorld.it
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