Con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 è stato innalzato il livello di tassazione delle rendite finanziarie che, a decorrere dal 1 luglio 2014, passa dall’attuale aliquota del 20% all’aliquota del 26%…
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Franklin Templeton Investments
L’aumento riguarderà tutte le categorie di reddito di tipo finanziario soggette a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. L’aumento dell’aliquota riguarderà anche i conti correnti, i conti deposito, i libretti postali ed i certificati di deposito.
Restano escluse dal suddetto aumento alcune categorie di rendite considerate “meritevoli di tutela” e che pertanto conservano un regime fiscale privilegiato. Tra queste categorie di rendite, rientrano:
– gli interessi derivanti da investimenti in titoli di stato italiani e i proventi assimilabili;
– i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale;
– i dividendi erogati a società comunitarie;
– il risultato netto delle forme pensionistiche complementari;
– i titoli emessi da organismi sovranazionali equiparati ai titoli pubblici.
La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all’imposta del 12.50% concorre a formare l’imponibile nella misura del 48.08%.
Affrancamento automatico per i proventi realizzati sulle quote dei fondi comuni di investimento
Sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni relativamente ai proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti e relativamente alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio si applica l’aliquota del 26%. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (20%).
In altre parole, contrariamente a quanto previsto nel previgente D.L 138/2011, le aliquote di tassazione (20% e 26%) sono applicate dal sostituto d’imposta secondo il criterio di maturazione: i proventi realizzati dal 1 luglio 2014 saranno tassati al 20% per la parte maturata fino al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte maturata dopo il 30 giugno 2014.
Il criterio di maturazione opera solo se al momento della cessione, rimborso o liquidazione, dopo il 30 giugno 2014, c’è un risultato positivo. Se il risultato è negativo, l’intero risultato assumerà rilevanza, come minusvalenza, al 26%.
Esempio:
costo d’acquisto 04/01/2014 100 100 100 100 100 100
Valore al 30/06/2014 110 80 120 80 80 105
Rimborso al 31/07/2014 130 120 110 70 90 90
Proventi/minusvalenze realizzati 30 20 10 -30 -10 -10
Proventi/minusvalenze al 20% 10 (10) 0 (0) 10 (10) 0 (-20) 0 (-10) 0
Proventi/minusvalenze al 26% 20 (20) 20 (20) 0 (0) -30 (-10) -10 (0) -10
Gestioni individuali di portafoglio e affrancamento
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, sui risultati maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 si applicherà l’aliquota del 26%. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 devono essere portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare e quelli relativi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 non compensati alla data del 30 giugno 2014 per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.
Al fine di determinare le plusvalenze e le minusvalenze, il contribuente può esercitare l’opzione dell’affrancamento, assumendo quindi quale valore dei titoli in portafoglio quello rilevato dal mercato alla data del 30 giugno 2014 e provvedendo al versamento, entro il 16 novembre 2014 dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20%.
Fonte: AdvisorWorld.it
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